Le normative in materia
La Direttiva europea prevede che i datori di lavoro oppure i gestori dei cantieri forniscano equipaggiamenti di protezione anticaduta per le persone che lavorano in quota (a partire da ca. 2 m). Se non è possibile eliminare i rischi con soluzioni tecniche o costruttive e se non è possibile ricorrere a misure preventive, il datore di lavoro deve prendere in considerazione l’impiego di sistemi anticaduta e di accesso in alto ed adeguati dispositivi di protezione individuale.
Le leggi prevedono per i lavori eseguiti ad una altezza superiore a 2 metri con rischio di caduta la predisposizione di idonee opere provvisionali (es. ponteggi, parapetti, uso di autoscala ecc…). Le normative di sicurezza concedono però una deroga a tale disposizione se vengono effettuati lavori di breve durata (ispezioni, semplici manutenzioni, installazioni di impianti ecc…) mediante personale addestrato che utilizzi idonei sistemi anticaduta (es. linea vita certificata, imbracatura di sicurezza).
Numerose sono le leggi a cui si fa riferimento:
- direttive europee
- normativa di settore
- circolari e chiarimenti
- linee guida ISPESL
- linee guida di altri enti
- norme e regolamenti regionali di rilievo
- accordi di formazione
- norme tecniche
La normativa attuale prevede che le figure quali Proprietari di immobili (compresi privati) Datori di lavoro, costruttori, amministratori di stabili hanno la responsabilità legale di garantire la sicurezza e la conformità di manufatti, ambienti ed impianti durante la fasi di costruzione, manutenzione, delle strutture stesse.
Numerose disposizioni nazionali ed europee prevedono di considerare la sicurezza e la protezione contro le cadute dall’alto e la salute sul lavoro in ogni fase di lavoro e fin dal momento della progettazione. Trovare soluzioni semplici e sicure e’ un dovere etico oltre che legale.
La sicurezza prevede una serie di interventi, principalmente di eliminare o ridurre al minimo la possibilità della caduta dall’alto degli operatori; prevede la fornitura di idonei dispositivi di protezione collettiva e individuale, la formazione e l’addestramento in modo idoneo chiunque sia esposto ad un rischio.
La normativa italiana prevede varie disposizione in merito alla sicurezza in quota. Le principali sono:
Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m.2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
- priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
